ORDINANZA N. 838
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 163 |
LOCALITĄ piazza Galimberti, via Tunisi |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 15/03/2002 |
GI/VARIE02/tunisi |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione IX Nizza - Lingotto,
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in piazza Galimberti
1.la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:
sulla semicarreggiata EST della piazza
a m 15.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Rosario di Santa Fé;
a m 40.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Rosario di Santa Fè;
sulla semicarreggiata OVEST della piazza
a m 42.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Rosario di Santa Fè;
a m 67.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Rosario di Santa Fè;
2.la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, in corrispondenza del protendimento ideale del f.m. NORD di via Rosario di Santa Fè;
B) in via Tunisi
2. la revoca del limite massimo di velocità di 40 km/h, nel tratto compreso tra via Madonna delle Rose e via Reduzzi, istituito con l'ordinanza n. 976 prot. 197 del 22.03.2001;
C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, del marciapiede rialzato e dei dissuasori, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)