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ORDINANZA N. 755

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 151

LOCALITĄ corso Matteotti, via San Quintino, via Arsenale, via XX Settembre

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 7/3/2002

GI/VARIE02/matteotti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta dell'Azienda Torinese di Mobilità;

Visto il parere della II - Commissione - Viabilità della Circoscrizione 5;

Vista l'ordinanza n. 54 del 14 marzo 1973 e n. 1207 prot. 1134 del 16.08.94, con le quali in via dell'Arsenale nel tratto via Santa Teresa e corso Vittorio Emanuele II, esclusi veniva confermato la riservata di tutta la via ai veicoli di trasporto pubblico ed istituito il divieto di circolazione veicolare dalle 6 alle 22.00 per determinate categorie di veicoli;

Vista l'ordinanza n. 552 prot. 515 del 3.04.96, con la quale venivano istituiti sul lato NORD di corso Matteotti , un'area riservata al servizio di persone disabili per due posti auto immediatamente ad EST del cancello carrabile contraddistinto con il n.c. /a;

Vista l'ordinanza n. 906/862 del 29.10.87, con la quale veniva istituita una corsia riservata ai mezzi di trasporto pubblico, a senso unico di circolazione lungo il lato SUD di Via San Quintino nel tratto. via Arsenale e via Venti Settembre escluse, e il conseguente divieto di circolazione veicolare fatta eccezione per determinate categorie;

Vista l'ordinanza n. 3421/274 del 13.12.72, con la quale via XX Settembre veniva riservata ai mezzi pubblici fatta eccezione per determinate categorie di veicoli;

Vista l'ordinanza n 434 prot. 171 del 18 aprile 1966, con la quale era stato istituito tra l'altro il senso unico in via San Quintino per tutta la sua lunghezza da EST verso OVEST;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Matteotti

  1. l'istituzione del divieto di fermata, con sosta consentita per i veicoli ATM che effettuano servizi di trasporto pubblico in corrispondenza del capolinea, sul lato NORD della carreggiata NORD, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via dell'Arsenale;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 552 prot. 515 del 3.04.96, meglio specificata in premessa;
  3. la revoca della sosta a pagamento, istituita con ordinanza n. 1760 prot. 1652 del 15.11.94 punto 10) sub b) limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;

B) in via San Quintino

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da OVEST verso EST, limitatamente al tratto via Arsenale -via Venti Settembre;
  2. la revoca del senso unico limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto, istituito con l'ordinanza n. 434 prot. 171 del 18 aprile 1966;
  3. l'istituzione del divieto di fermata con sosta consentita per i veicoli ATM che effettuano servizi di trasporto pubblico, sul lato SUD nel tratto compreso tra via dell'Arsenale e via Volta, in corrispondenza del capolinea;
  4. l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "in fila" sul lato NORD a partire da m 5.00 circa dal f.f. OVEST di via XX Settembre per m. 20.00 circa, procedendo verso OVEST con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
  5. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, a partire da m 5.00 dal f.f. EST di via Volta, e procedendo verso EST per un tratto di m 9.50 circa con disposizione "in fila";
  6. l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della via, nel tratto compreso tra via Volta e via dell'Arsenale;
  7. la revoca dell'ordinanza n. 906/862 del 29.10.87, meglio specificata in premessa;
  8. la revoca del divieto di fermata, istituita con l'ordinanza n. 417 prot. 628 del 15 giugno 1966, limitatamente al lato NORD della via nel tratto compreso tra via Venti Settembre e via Volta;

C) in via Arsenale

la revoca di via riservata ai mezzi di trasporto pubblico e del conseguente divieto di circolazione, istituita con l'ordinanza n 54 del 14.03.73 e n. 1207 prot. 1134 del 16.08.94, limitatamente al tratto compreso tra corso Matteotti e via San Quintino;

D) in via Venti Settembre

la revoca di via riservata ai mezzi di trasporto pubblico e del conseguente divieto di circolazione, istituito con l'ordinanza n. 3421 prot. 274 del 13.12.72, limitatamente al tratto compreso tra via San Quintino e corso Matteotti;

E)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)