ORDINANZA N. 752 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 148 |
LOCALITĄ corso Racconigi |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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del 8/3/2002 |
LB/VARIE02/racconigi |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1673 prot. n. 1544 del 1.10.96 che istituiva il divieto di sosta permanente con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese in corso Racconigi, sul lato OVEST, della carreggiata OVEST, a partire da m 10.00 circa a SUD del f.f. SUD di corso Peschiera e procedendo verso SUD, per due posti auto con disposizione "in fila";
Vista l'ordinanza n. 2240 prot. n. 407 del 20.08.99 che istituiva il divieto di sosta permanente con sosta consentita ai veicoli del Corpo di Polizia Municipale, in corso Racconigi, sul lato OVEST a SUD dell'intersezione con il corso Peschiera, per n. 2 posti auto con disposizione "in fila";
Considerato che la sede del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 3^, è stata trasferita al n.c. 195 di corso Peschiera;
Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico, relativi alla riorganizzazione della sosta in corso Racconigi nel tratto compreso tra via Monginevro e corso Peschiera;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
tratto: via Monginevro - corso Peschiera,
Detti veicoli dovranno avere massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 t.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |