ORDINANZA N. 744
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 146 |
LOCALITĄ via Biglieri |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 6/03/2002 |
GI/VARIE02/biglieri |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il verbale della riunione del 5.07.2001 sulla sistemazione viabile dell'incrocio tra le vie Nizza e Biglieri;
Vista l'ordinanza n.345 prot. 326 del 16.03.92, con la quale era stato istituito il senso unico di circolazione veicolare in via Biglieri da OVEST verso EST e la successiva ordinanza n. 364 prot. 83 del 1.02.2002 con la quale tra l'altro, era stato revocato il senso unico, limitatamente al tratto via Ventimiglia e piazza Giacomini;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Biglieri
la revoca del senso unico di circolazione veicolare, istituito con l'ordinanza n. 345 prot. 326 del 16.03.92, meglio specificata in premessa, nel tratto via Nizza - piazza Giacomini
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)