ORDINANZA N. 642 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 126 |
LOCALITA' Area Pedonale ex canale Molassi |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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del 28/02/02 |
LB/VARIE01/molassi |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale in data 27 luglio 1999 n. meccanografico 9906003/34, ed in data 9 novembre 1999 n. meccanografico 9909196/34 che approvavano, rispettivamente, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo per la riqualificazione ambientale dell'area pedonale ex canale Molassi;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
In deroga al divieto di cui sopra è consentito:
a) ai velocipedi, il transito e la sosta;
b) ai veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, il transito e la sosta, purché siano giustificati da valide ragioni (residenza, attività lavorativa, accesso a strutture pubbliche o private ivi ubicate);
c) ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi (come AEM, ENEL, AAM, AMIAT, ITALGAS, servizi municipali, ecc.), assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area suindicata;
d) ai veicoli adibiti al trasporto merci, per l'approvvigionamento delle attività commerciali che hanno sede negli stabili ubicati nell'area suindicata, il transito e la fermata esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali;
per la circolazione dei veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che la sosta nell'area pedonale è vietata ai sensi dell'art. 158, comma 2 lett. i), con la sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. b);
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |