Disegno in formato dwf

Punto 2 sub b) revocato con ordinanza n. 4901/03

 

ORDINANZA N. 633

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 125

LOCALITA' corso Quintino Sella

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 26/02/02

LB/VARIE02/sella

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 804, prot. n. 151 del 24.03.2000 che disponeva la posa di alcuni dossi artificiali e rallentatori di velocità in corso Quintino Sella nel tratto compreso tra via Casalborgone ed il n.c. 147;

Accertata la necessità di sostituire alcuni dossi artificiali in conglomerato con dossi in gomma, onde diminuire le vibrazioni causate dal passaggio dei veicoli e di confermare gli altri sistemi di rallentamento ad effetto ottico, già disposti con l'ordinanza suddetta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Quintino Sella

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra strada del Lauro e via Casalborgone, esclusa;
  2. la posa in opera di dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
    1. sulla carreggiata NORD:
    2. sulla carreggiata SUD: in corrispondenza del n.c. 108,
    3. sull'intera carreggiata: immediatamente ad EST del n.c. 143;

  3. la posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata NORD in corrispondenza del n.c. 114;
  4. la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
    1. sulla carreggiata NORD:
    2. sulla carreggiata SUD: a m 5.00 circa ad OVEST del n.c. 108,
    3. sulla semicarreggiata NORD: in corrispondenza del n.c. 147,
    4. sulla semicarreggiata SUD: a m 10.00 circa ad OVEST del n.c. 134;

  5. la revoca dell'ordinanza n. 804, prot. n. 151 del 24.03.2000, meglio specificata in premessa;
  6. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dossi e dei rallentatori di velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)