ORDINANZA N. 579

CITTÀ DI TORINO

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 362 T III.2.2

LOCALITÀ: Corso Spezia

Del 22.2.2002

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

PR18\sabrina/gare.spezia 24.2

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CICLISTICA NON COMPETITIVA - SOCIETÀ CICLISTICA NIZZA LINGOTTO 24 FEBBRAIO 2002

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Società Ciclistica Nizza Lingotto, .tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara ciclistica denominata "6° GRAN PREMIO SAI assicura";

Acquisito il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando espresso con nota del 18 Febbraio 2002 - prot 99/2002;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 24 febbraio 2002

In:

CORSO SPEZIA LATO MERCATO - VIA NIZZA - PIAZZA BENGASI - CORSO MARONCELLI - VIA VENTIMIGLIA - CORSO SPEZIA

l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 8.00 alle ore 12.30, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

- l'Ente organizzatore dovrÀ, a sua cura e spese, predisporre tutte le prevenzioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità e, ove necessario, ripristinare la circolazione al fine di assicurare il transito ai veicoli in situazione di emergenza;

AVVERTE

- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)