ORDINANZA N. 565

CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. N. 353T

LOCALITĄ: Centro abitato

del 20/02/2002

CIRCOSCRIZIONI: Tutte

 

AS /dehors/

Oggetto: occupazioni con dehors.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visti gli artt. 157 e 159 del suddetto Decreto Legislativo n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispongono: "salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia (comma 2, art. 157); nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il marciapiede sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri (comma 4, art. 157)" e "gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo (comma 1, lett. a, art. 159), nei casi di cui agli articoli 157 comma 4 e 158, commi 1, 2, 3 (comma 1, lett. b, art. 159), in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione (comma 1, lett. c, art. 159), quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo (comma 1, lett. d, art. 159);

Rilevato che, frequentemente, è uso da parte dei conducenti lasciare in sosta il proprio veicolo lungo il lato esterno dei dehors;

Accertato che la sosta di detti veicoli provoca, in genere, situazioni di intralcio e rallentamento al traffico;

Sentito in merito il Corpo di Polizia Municipale

Vista l'ordinanza n. 4379 prot. 2293 T del 28.12.2001 e preso atto delle indicazioni emerse nella Conferenza di Servizi del 28.01.2002;

Ritenuta la necessità, di adottare il provvedimento "quadro" specificato in dispositivo, considerata l'esigenza di contenimento e di snellimento degli atti amministrativi

ORDINA

ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 157, commi 2 e 4, e 159, comma 1, del Codice della Strada, citati in premessa

  1. è istituito il divieto di sosta permanente dei veicoli ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, da collocare con l'indicazione del giorno di attuazione del provvedimento almeno quarantotto ore prima:
  2. nell'area, opportunamente e materialmente delimitata, oggetto di autorizzazione di occupazione suolo pubblico con dehors, durante l'allestimento dell'area;

  3. è istituito il divieto di fermata ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale lungo il filo esterno della delimitazione dell'area medesima e per tutta la sua lunghezza, durante la permanenza in opera del dehors;

con la precisazione che:

3.la presente revoca e sostituisce l'ordinanza n. 4379 prot. 2293 T del 28.12.2001,

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dell'occupazione stradale di specie, a cura e spese del richiedente;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO


Arch. Alessandro FARAGGIANA