ORDINANZA N. 551
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 110 |
LOCALITĄ via Romita |
CIRCOSCRIZIONE N.2 |
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del 20/02/2002 |
GI/VARIE02/romita |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 2 Santa Rita -Mirafiori Nord II Commissione;
Vista l'ordinanza n. 3871 prot. 769 dell'8.11.2001, con la quale in via Romita nel tratto compreso tra corso Salvemini e via Balla, venivano istituiti provvedimenti viabili di limitazione della velocità;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Romita
- sulla carreggiata EST, a m 40.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Panizza;
- sulla carreggiata OVEST, a NORD dell'ingresso contrassegnato dal n.c. 19;
- sulla carreggiata EST a m 20.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Panizza;
- sulla carreggiata OVEST a m 20.00 circa a NORD dell'ingresso contrassegnato dal n.c. 19;
4.la revoca dell'ordinanza n. 3871 prot. 769 dell'8.11.2001, meglio specificata in premessa;
5.la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dossi e dei rallentatori della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)