ORDINANZA N.521

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.   60 H   III.1.2

LOCALITĄ: Via Michele Lessona, 11

Da Via Saluggia

del 18.2.02

CIRCOSCRIZIONE N.4

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

 

SB/sa /revoca e istituzione/Michele Lessona

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 80 prot.64 del 18.1.2000 che ha istituito in Via Saluggia il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n.2194 rilasciato al titolare per un posto auto, sul lato OVEST della via in prossimità dell'intersezione con la via Michele Lessona;

Vista la nota del 19.12.2001 con la quale il titolare ha chiesto lo spostamento del posto auto riservato da Via Saluggia a Via Michele Lessona;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

ORDINA:

In Via Saluggia

in Via Michele Lessona

l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 2194 rilasciato al titolare, sul lato SUD della via, per un posto auto, a partire da m.2 circa ad OVEST del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 13;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)