Prot. n. 5942 | Ordinanza n. 510 |
CITTÀ
DI TORINO
DIVISIONE ECONOMIA
E SVILUPPO
SETTORE
ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO
Comparto Commercio
su Aree Private e Attività Artigianali
IL DIRIGENTE
Richiamato il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Atteso che l'art. lì comma 5 di detto Decreto attribuisce ai Comuni l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, fermo restando che "detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno";
Richiamata la Circolare Ministeriale n. 34671C del 2815/1999, con cui e' stato precisato che "il numero di otto domeniche o festività, oltre quelle del mese di dicembre, e' fissato dall'art. 11, comma 5. Non e' pertanto riducibile o ampliabile con provvedimenti comunali o regionali, per quanto di carattere legislativo.";
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/99 del 17 maggio 1999, esecutiva dal 31 maggio 1999, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Individuazione di linee guida ed indirizzi applicativi. Criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali";
Rilevato che con la suddetta deliberazione il Consiglio Comunale ha espresso, come indirizzo per l'adozione delle successive ordinanze in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, quello per cui la facoltà di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva debba essere organizzato "secondo un piano di aperture, concordato con le Circoscrizioni, in genere correlato a manifestazioni di via, che interessi le varie Circoscrizioni a giornate alterne, secondo un sistema 'a scacchiera,' in modo che in occasione di ciascuna domenica o festività nel corso dell'anno i cittadini possano fruire di negozi ape di in alcune zone della Città",
Atteso che, come di consueto, anche per le festività del 2002 sono state consultate le Organizzazioni e i Sindacati di categoria interessati e le Circoscrizioni, e che durante l'incontro svoltosi in data 13febbraio 2002 alla presenza di dette rappresentanze, fermo restando il sistema delle aperture "a scacchiera", è stato confermato l'orientamento seguito negli anni scorsi sulla successione e l'articolazione delle varie aperture festive;
Rilevato inoltre che i Presidenti di alcune Circoscrizioni hanno richiesto che, nelle zone in cui siano organizzate manifestazioni di via, venga consentita l'apertura degli esercizi commerciali in date diverse da quelle previste da detto sistema di turnazione "a scacchiera", mantenendo peraltro la normale turnazione per le aree della Circoscrizione stessa non interessate da manifestazioni;
Atteso che con ordinanza n. 4338 del 20/1212001 è già stata prevista per il 13 gennaio 2002, domenica immediatamente successiva all'inizio dei saldi invernali, la prima giornata di apertura festiva facoltativa per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, per cui resta da determinare il calendario delle rimanenti sette domeniche o festività;
Richiamato il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza
DETERMINA
Di fissare secondo il seguente calendario le ulteriori 7 date, oltre a quella di domenica 13 gennaio (già prevista con provvedimento n. 4338 del 20/12/2001), in cui potrà essere esercitata la facoltà di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa durante l'anno 2002, mese di dicembre escluso:
DETERMINA INOLTRE,
al fine di snellire le procedure,
che in caso di manifestazioni di via organizzate all'interno delle Circoscrizioni
in date non coincidenti con le giornate di apertura facoltativa dei negozi indicate
sul suddetto calendario, la facoltà di praticare l'apertura festiva da
parte degli esercenti delle vie interessate dall'iniziativa venga esercitata
nella giornata della manifestazione stessa, anziché in quella prevista
per Io stesso mese dalla generale calendarizzazione.
Nel caso in cui la manifestazione si svolga nei mesi di luglio o di agosto,
o in quello di novembre, per cui il suddetto calendario non prevede aperture
festive, alle attività commerciali di vendita al dettaglio insistenti
sulle aree interessate dall'iniziativa (negozi) la deroga all'obbligo di chiusura
festiva sarà consentita nella giornata della manifestazione stessa anziché
in quella festiva immediatamente precedente la data della manifestazione, se
calendarizzata per l'apertura.
In tal caso sarà ovviamente a carico delle Circoscrizioni interessate
di provvedere a trasmettere con congruo anticipo preventive e formali comunicazioni
al Comando di Polizia Municipale, per gli aspetti inerenti la vigilanza, e alle
Organizzazioni di Categoria Ascom e Confesercenti ed Associazioni di Via interessate,
per la diffusione della notizia ai commercianti.
Si precisa che per le zone della Circoscrizione non coinvolte dalla manifestazione,
le aperture dei punti vendita avverranno secondo la calendarizzazione sopraindicata.
Tutto ciò premesso e richiamato, e fatte salve le discipline speciali
e relativi atti dispositivi dell'Ente
ORDINA
A tutti gli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa interessati, che, nel valersi della facoltà di cui all'art. Il del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 114, si attengano al calendario stabilito nel presente provvedimento nonché alle modalità di deroga parziale al calendario stesso previste per le occasioni di manifestazioni di via organizzate all'interno delle Circoscrizioni.
E COMUNICA:
In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto stesso, recante la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000;
AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO L'INTERESSATO PUO' RICORRERE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA Dl NOTIFICAZIONE DEL MEDESIMO. IN ALTERNATIVA, ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE, PUO' ESSERE PRESENTATO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (D.P.R. 24 novembre1971, n. 1199).
IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E' INCARICATO DELLA VIGILANZA PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE PROWEDIMENTO.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa
G. GAGLIARDI)