ORDINANZA N.367

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.   53 H   III.1.2

LOCALITĄ: Via Principe Amedeo (Piazza Carignano 8 (Lavoro)

del 1.2.02

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

 

SB/sa /revoca e istituzione/principe amedeo

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 129 prot. 20 dell'11.1.02 che ha istituito il divieto di sosta dalle ore 8,45 alle ore 19,15 dal Lunedì al Venerdì dei giorni feriali con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 722 rilasciato al titolare per un posto auto, sul lato NORD della via, immediatamente ad EST in corrispondenza del n.c. 4;

Ritenuta l'opportunità, su richiesta della titolare del posto auto riservato, d riconsiderare l'assegnazione di esso, a causa della notevole distanza dal luogo di lavoro sito in Piazza Carignano n.c. 8;

Tenuto conto che nella Via Principe Amedeo è in corso lo studio relativo all'istituzione della sosta sul lato NORD, attualmente vietato;

Visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

ORDINA:

In Via Maria Vittoria

in Via Principe Amedeo

l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8,45 alle ore 19,15 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali , con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n.722 rilasciato

al titolare, sul lato NORD per un posto auto, a partire da m. 20 circa ad EST del filo fabbricato NORD della via, all'intersezione con Via Roma, e proseguendo verso EST;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)