ORDINANZA N.332

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.   45 H   III.1.2

LOCALITĄ:Via Pramollo int. 2/A (Da Via Pomaretto 4/C oggi Via Pramollo)

del 31.1.2002

CIRCOSCRIZIONE N.10

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

 

SB/sa /revoca e istituzione/pramollo

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 716 prot 2/84 del 24.8.90 che ha istituito il divieto di sosta permanente in Via Pomaretto con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n.131 rilasciato al titolare sul lato SUD della carreggiata, per un tratto di m. 5,00 ad EST del passaggio che conduce all'ingresso contraddistinto con il n.c. 4 c;

Vista l'ordinanza n.909 prot. n.126 del 16.3.2001 con la quale, a parziale modifica dell'ordinanza 787 (716) prot. 2/84 del 24.8.90, erano state sostituite le parole "in fila" con la parole

"a pettine";

Vista la nota del 4.12.2001 con la quale il titolare ha chiesto la traslazione del posto auto sul

lato adiacente lo stabile in cui risiede sito in Via Pramollo 2/A;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

ORDINA:

in Via Pramollo

l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 4113 (già n. 131) rilasciato al titolare, sul lato NORD dell'interno della via, per un posto auto, in corrispondenza del n.c. 2/A;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)