ORDINANZA N. 276
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 68 |
LOCALITĄ strada Comunale Val Pattonera a Revigliasco, strada San Vito a Revigliasco |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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del 29/01/2002 |
GI/VARIE02/pattonera |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 5;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in strada comunale Val Pattonera
sulla semicarreggiata SUD
- a m 60.00 circa ad EST del n.c. 314;
- a m 20.00 circa ad OVEST di strada comunale San Vito di Revigliasco;
B) in strada comunale di Val Salice
1.l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h , a partire da m 90.00 circa a NORD della carreggiata perimetrale NORD del quadrivio Raby e procedendo verso SUD sino all'intersezione con strada comunale Val Pattonera, esclusa;
C) in strada Comunale di San Vito
- sulla semicarreggiata EST a m 10.00 circa a SUD del n.c. 338 e a m 40.00 circa a NORD del n.c. 338;
- sulla semicarreggiata OVEST
a m 30.00 circa a NORD del n.c. 338;
a m 70.00 circa a NORD del n.c. 338;
D) quadrivio Raby
E) strada comunale antica di Revigliasco
F) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)