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ORDINANZA N. 276

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 68

LOCALITĄ strada Comunale Val Pattonera a Revigliasco, strada San Vito a Revigliasco

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 29/01/2002

GI/VARIE02/pattonera

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 5;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in strada comunale Val Pattonera

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h a partire da m 40 circa ad EST del n.c. 314 e procedendo verso EST fino all'intersezione con la strada comunale di San Vito Revigliasco;
  2. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:
  3. sulla semicarreggiata SUD

    - a m 60.00 circa ad EST del n.c. 314;

    - a m 20.00 circa ad OVEST di strada comunale San Vito di Revigliasco;

  4. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via all'intersezione con strada comunale di San Vito Revigliasco e strada comunale di Val Salice;

B) in strada comunale di Val Salice

1.l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h , a partire da m 90.00 circa a NORD della carreggiata perimetrale NORD del quadrivio Raby e procedendo verso SUD sino all'intersezione con strada comunale Val Pattonera, esclusa;

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada.

C) in strada Comunale di San Vito

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h , a partire dall'intersezione di strada comunale Val Pattonera e procedendo verso SUD fino al n.c. 338;
  2. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

- sulla semicarreggiata EST a m 10.00 circa a SUD del n.c. 338 e a m 40.00 circa a NORD del n.c. 338;

- sulla semicarreggiata OVEST

a m 30.00 circa a NORD del n.c. 338;

a m 70.00 circa a NORD del n.c. 338;

D) quadrivio Raby

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h sulla perimetrale NORD del quadrivio;
  2. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la perimetrale NORD, all'intersezione con la strada comunale di Val Salice;

E) strada comunale antica di Revigliasco

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, a partire dall'intersezione di strada comunale di Val Pattonera procedendo verso NORD per un tratto di m 50.00 circa;
  2. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la strada all'intersezione con strada Val Pattonera;

F) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)