Per
comodità di lettura viene qui pubblicato il testo integrato e coordinato
delle ordinanze n. 271 e 278.
Per i testi originali delle citate ordinanze fare riferimento ai link sottostanti. |
ORDINANZA
N. 271 |
ORDINANZA
N. 278 |
COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato
con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con i quali si dà facoltà ai
comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la
circolazione veicolare sulle strade comunali;
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico
in Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria
gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene le polveri
fini inalabili (PM10) non presenta significativi miglioramenti rispetto al precedente
periodo e che il valore limite di 65 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare
più di 35 volte l'anno, è stato invece superato già 24
volte nei primi 24 giorni del 2002;
Visti anche i preoccupanti valori del biossido di azoto che
nel corrente mese di gennaio ha raggiunto lo stato di attenzione ben 7 volte
soprattutto nei giorni centrali della settimana;
Considerato che le previsioni atmosferiche indicano per i prossimi
giorni il persistere di condizioni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
- Nei giorni mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio 2002 su tutto
il territorio cittadino è vietata la circolazione dinamica dei
veicoli mossi da motore a combustione interna, a qualsiasi uso destinati dalle
ore 7,30 alle ore 19,00, nei giorni pari per i veicoli la cui ultima cifra
della targa è dispari (mercoledì 30 possono cioè circolare
esclusivamente i veicoli la cui ultima cifra della targa è pari),
e nei giorni dispari per i veicoli la cui ultima cifra della targa è
pari (giovedì 31 possono cioè circolare esclusivamente i
veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari).
In ogni caso i veicoli ammessi alla circolazione devono rispettare
le seguenti caratteristiche:
- autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato
ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di
persone di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive;
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose
di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive se di
massa massima superiore a 3,5 tonnellate, o ai sensi della direttiva 93/59/CEE
e successive se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate.
- Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
- i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio
cittadino;
- le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale Caio Mario
per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Sud, e più
precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - corso
Orbassano (tratto confine / Settembrini) - corso Settembrini - corso Maroncelli
- piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione Sovietica;
- le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio delle Alpi
per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Nord, e più
precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) - via Sansovino
(tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine)
- strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada
Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto
- corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
- le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso Giulio
Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania
per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali, e più precisamente:
strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso
Romania - corso Romania.
- le vie che permettono di raggiungere i parcheggi del Lingotto e più
precisamente corso Unità d'Italia - sottopasso del Lingotto - bretella
di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto
/ piazza Bengasi;
- Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie
di veicoli:
- autoveicoli elettrici;
- autoveicoli che utilizzano come carburante metano o GPL;
- motoveicoli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
- taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in
servizio di noleggio con conducente;
- veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei
Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza
e della Protezione Civile in servizio;
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti
affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata
dagli Enti competenti;
- veicoli di proprietà di autoscuole in attualità di esercitazione
alla guida o esami di guida;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata (con
documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione
Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
- Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate da adeguata documentazione:
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od
esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione
medica o prenotazione;
- veicoli di medici in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera
dell'Ordine professionale; veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale
in visita domiciliare; veicoli di medici specialisti e ambulatoriali;
- veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo
e con tessera dell'Ordine professionale;
- veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario
di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando
dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno
tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori
dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui
prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente
serviti da mezzi pubblici;
- veicoli utilizzati per la distribuzioni di merci;
- veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri
e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del
funerale e ritorno);
- veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende
e degli Enti di servizio pubblico;
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto,
di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., e veicoli utilizzati
per la distribuzione della stampa periodica;
- veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità
e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato
della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
- macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992, n°
285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad "uso speciale"(D.lgs
285/92, art. 54 comma 2);
- veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o
per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione
dell'Ente per cui lavorano;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della
copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente
al percorso tra l'albergo e i confini della città.
- veicoli della agenzie di recapiti urgenti in quanto esercenti un servizio
di interesse pubblico;
- agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di
iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti
con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta
per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della
C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989;
- veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti
marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
- veicoli utilizzati da Ispettori del Lavoro, quali Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, con contrassegno rilasciato dalla Direzione Provinciale del
Lavoro e da Ispettori dell'ISPES (Istituto Superiore per la Sicurezza sul
Lavoro);
- veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le
funzioni del proprio ministero;
- veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione
rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio
negli orari del blocco;
- veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilità;
- veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del
datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore
sta prestando assistenza domiciliare a persone non autosufficienti; veicoli
di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone non
autosufficienti, la cui grave patologia e il nominativo della persona che
deve prestare assistenza risulta da certificazione rilasciata dagli Enti
competenti;
- veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate
autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla
Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati con
nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di
trasloco;
- veicoli di proprietà di ditte che vengono utilizzati per le attività corrispondenti
all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo copia dell'iscrizione stessa;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni
o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente
esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri
officianti).
Tutte le eccezioni di cui al precedente punto 4) sono concesse
purchè i veicoli rispondano alle seguenti caratteristiche:
- veicoli ad accensione comandata di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/441/CEE e successive;
- veicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di persone
di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive;
- veicoli di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate ad accensione spontanea
(diesel) destinati al trasporto di cose di tipo omologato ai sensi della direttiva
93/59/CEE e successive;
- veicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate ad accensione spontanea
(diesel) destinati al trasporto di cose di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/542/CEE e successive;
Le esenzioni di cui al punto 4) lettera d)
sono concesse anche a veicoli che non sono conformi alle direttive 94/12/CE
e 91/441/CE.
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare
devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto,
si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza
del divieto di circolazione.
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo
con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 28 gennaio 2002
Il Sindaco
Sergio Chiamparino