ORDINANZA N. 236
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 58 |
LOCALITĄ corso Mediterraneo |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 25/01/2002 |
GI/VARIE02/mediterraneo |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che nella carreggiata OVEST di corso Mediterraneo, nel tratto compreso tra via F.lli Carle e via Giovanni Da Verazzano, la nuova sezione della carreggiata realizzata nell'ambito del progetto del passante ferroviario, consente la sosta dei veicoli sul lato EST della stessa, senza precludere l'ordinato deflusso del traffico;
Vista l'ordinanza n. 2842 prot. 502 del 15.09.2000, con la quale al punto 3) era stato istituito in corso Mediterraneo nel tratto compreso tra corso Rosselli - via Torricelli/via Millio, il divieto di fermata su ambo i lati delle carreggiate centrali;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Mediterraneo
-sul lato OVEST della carreggiata EST, nel tratto compreso tra via Giovanni da Verazzano e via Torricelli, escluse
-sul lato OVEST della carreggiata laterale EST, nel tratto compreso tra via Torricelli e via Caboto;
con disposizione "in fila" e con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2616 prot. 562 del 26.11.98;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)