CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ -
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 47 |
LOCALITÀ Via Petrella |
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CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
del 18.01.2002 |
LB/VARIE02/petrella |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico nell'ambito del "Progetto Sicurezza";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in Via Petrella
- l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra la via Cimarosa e la carreggiata di collegamento tra via Ponchielli e la via stessa;
- la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
sulla semicarreggiata NORD:
- ad EST dell'intersezione OVEST di via Aosta,
- a m 60.00 circa ad OVEST dell'intersezione EST di via Aosta,
- a m 25.00 circa ad EST del varco di collegamento con le vie Giordano e Brandizzo,
- a m 50.00 circa ad OVEST di via Cimarosa;
sulla semicarreggiata SUD:
- a m 15.00 circa ad EST della carreggiata di collegamento tra la via Ponchielli e la via stessa,
- a m 90.00 circa ad EST dell'intersezione OVEST di via Aosta,
- in corrispondenza del n.c. 35,
- a m 40.00 circa ad EST del varco di collegamento con le vie Giordano e Brandizzo;
- l'istituzione della sosta con disposizione "a spina", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati,
- su tutto il lato NORD, fatta eccezione per il tratto di m 15.00 circa ad EST del n.c. 35, ove la sosta sarà demarcata "in linea";
- sul lato SUD, a partire da m 15.00 circa ad EST dell'intersezione OVEST di via Aosta e procedendo verso EST per un tratto di m 65.00 circa,
- sul lato SUD della carreggiata SUD della via antistante il complesso sportivo Città di Bagneux ubicato al n.c. 40;
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST nella carreggiata SUD della via antistante il complesso sportivo Città di Bagneux;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |