ORDINANZA N. 178

Testo in formato Word97

Testo dell'integrazione alla presente ordinanza

COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi miglioramenti rispetto al precedente periodo e che il valore limite di 65 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare più di 35 volte l'anno, è stato invece superato già 14 volte nei primi 14 giorni del 2002;

Considerato che le previsioni atmosferiche indicano per i prossimi giorni il persistere di condizioni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

  1. su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati, dalle ore 9 alle ore 18 di domenica 20 gennaio 2002.
  2. Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
    1. i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
    2. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) - corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione Sovietica;
    3. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
    4. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania.
    5. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi del Lingotto (salone di "Idea Sposa") e più precisamente corso Unità d'Italia - sottopasso del Lingotto - bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
    6. le strade della collina fino al confine dei corsi Moncalieri, Giovanni Lanza, Quintino Sella, via Lomellina, via Monteu da Po, corso Casale e corso Chieri. Le suddette strade di confine sono comunque vietate alla circolazione.

  3. Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:
    1. autoveicoli elettrici;
    2. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
    3. veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA, degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio;
    4. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;

  4. Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate da adeguata documentazione:
    1. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
    2. veicoli di medici in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale in visita domiciliare;
    3. veicoli di operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore è di turno o di reperibilità nell'orario del blocco;
    4. veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
    5. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore autonomo, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e con assunzione della corrispondente responsabilità, quando dalla certificazione stessa risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come sopra specificato, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o il luogo di lavoro autonomo o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
    6. veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
    7. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
    8. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;
    9. veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
    10. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio domenica 20 gennaio;
    11. veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
    12. veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Tributi, Catasto e Partecipate - Settore Pubblicità e COSAP, o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;
    13. macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
    14. veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
    15. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente ai veicoli catalizzati conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive o i veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive;
    16. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città.
    17. veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero e veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi o matrimoni, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti). Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente ai veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive, e ai veicoli a benzina conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive;
    18. veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio;
    19. veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione adeguata;
    20. veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
    21. Veicoli impegnati nelle operazioni di trasferimento del M.O.I. forniti di adeguata documentazione rilasciata dal competente Settore comunale o dall'A.P.G.O.;
    22. Veicoli utilizzati da persone che prestano assistenza a persone non autosufficienti in possesso di adeguata certificazione rilasciata da un Ospedale o Casa di Cura o medico di famiglia che dichiari la non autosufficienza della persona assisita. Tale deroga è consentita solo per spostamenti extracomunali.

I benzinai di turno domenica 20 gennaio 2002 sono esonerarti dall'obbligo di apertura, e gli stessi sono esonerati dall'obbligo del rispetto del turno di chiusura per lunedì 21 gennaio.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, 17 gennaio 2002

Il Sindaco
Sergio Chiamparino