ORDINANZA N. 162

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 42

LOCALITĄ Corso Grosseto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 17.01.2002

LB/VARIE02/grosseto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 589 prot. n. 542 del 4.6.1991 che istituiva, tra l'altro, alla lettera c), l'obbligo di proseguire diritto e/o di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale SUD di corso Grosseto all'intersezione con via Chiesa della Salute;

Vista la richiesta dell'Azienda Torinese Mobilità S.p.A.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Grosseto

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli ATM, sul lato SUD, della carreggiata laterale SUD, a partire dal n.c. 117 e procedendo verso EST fino al n.c. 115, per un tratto di m 24.00 circa, e cioè in corrispondenza del capolinea della linea urbana "21";
  2. il consenso ai veicoli che effettuano servizio di trasporto pubblico, a svoltare a sinistra, in deroga all'obbligo di proseguire diritto o svoltare a destra istituito con l'ordinanza n. 589 prot. n. 542 del 4.6.1991, meglio specificata in premessa, all'intersezione con via Chiesa della Salute;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)