COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della
Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con i quali si dà
facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente
la circolazione veicolare sulle strade comunali;
Preso atto che la situazione dell'inquinamento
atmosferico in Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità
dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene le
polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi miglioramenti rispetto
al precedente periodo e che il valore limite di 65 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE)
da non superare più di 35 volte l'anno, è stato invece superato
già 10 volte nei primi 10 giorni del 2002;
Considerato che le previsioni atmosferiche
indicano per i prossimi giorni il persistere di condizioni sfavorevoli alla
dispersione degli inquinanti;
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento
degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare
il comma 3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Città
di Torino;
ORDINA
- su tutto il territorio cittadino è vietata
la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna
a qualsiasi uso destinati, dalle ore 7,30 alle ore 19 di mercoledì
16 gennaio 2002 per i veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari,
e dalle ore 7,30 alle ore 19 di giovedì 17 gennaio 2002 per i veicoli
la cui ultima cifra della targa è pari.
- Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti
vie:
- i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti
sul territorio cittadino;
- le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di
piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine /
Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) - corso Settembrini
- corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione
Sovietica;
- le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello
Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa /
confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Molise) - corso Molise - strada
Altessano (tratto Grosseto / confine) - strada Pianezza (tratto Molise confine)
- corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano)
- via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada
per Caselle a corso Ferrara;
- le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti
in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo
corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali, e più
precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè
a corso Romania - corso Romania.
- Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti
tipologie o categorie di veicoli:
- autoveicoli elettrici;
- autoveicoli che utilizzano come carburante metano o
GPL;
- motoveicoli e ciclomotori;
- taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus
e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia
in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza
e della Protezione Civile in servizio;
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di
handicap;
- veicoli adibiti al trasporto merci;
- veicoli di proprietà di autoscuole in attualità
di esercitazione alla guida o esami di guida;
- Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate
da adeguata documentazione:
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa
certificazione medica o prenotazione;
- veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera
scelta in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine
professionale; veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale in
visita domiciliare;
- veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione
dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera,
quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine
turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori
dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui
prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente
serviti da mezzi pubblici;
- veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
- veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento
di mense ospedaliere, scolastiche, case di riposo per anziani o singole
comunità;
- veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri,
trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio
al luogo del funerale e ritorno);
- veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato,
delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo
i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.,
e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli
di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata
dalla testata per cui lavorano;
- veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata
in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza
con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi
urgenti e indilazionabili;
- veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente
rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento
e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati
con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni
di trasloco;
- macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo
30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati
ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
- veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per
conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata
documentazione dell'Ente per cui lavorano;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero
muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera,
limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città.
- veicoli che debbano recarsi alla revisione già
programmata (con documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei
Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente
necessario;
L'orario ed il tragitto per cui è
consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori
si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente
esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 14 gennaio 2002
Il Sindaco
Sergio Chiamparino