ORDINANZA N. 140

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 31

LOCALITĄ corso Spezia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 14.01.2002

GI/VARIE01/spezia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Questura di Torino Commissariato di P.S. "Barriera Nizza - 2° Polo";

Vista l'ordinanza n 1050 prot. 959 del 27.11.1990 e il punto 1) dell'ordinanza n. 1608 prot.289 del 30.05.2000 con le quali, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata agli autoveicoli in dotazione alla Polizia di Stato, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD del corso e sulla banchina SUD;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Spezia

  1. l'istituzione del divieto di fermata, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato o in servizio autorizzato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Commissariato di PS Barriera Nizza, rispettivamente:
  2. -sul lato SUD della carreggiata SUD, a cavallo del n.c. 26 per un tratto di m 29.00 circa e per un posto auto a m 15.00 ad EST del n.c. 26,

    -sulla banchina SUD, a partire da via Nizza e procedendo verso EST per un tratto di m 25.00 circa, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, con disposizione "a spina;

  3. la revoca dell'ordinanza n. 1050 prot. 959 del 27.11.1990 e la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 1608 prot. 289 del 30.05.2000, meglio specificate in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)