ORDINANZA N. 137

Testo in formato Word97

COMUNE DI TORINO
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Visto il Decreto 15 aprile 1994 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità relativo a "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 203, e dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991.";

Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Vista la Legge Regionale N° 43/2000 e specificatamente l'allegato 5 "Stralcio del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria: provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti"

Preso atto della situazione dell'inquinamento atmosferico nella Città di Torino, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, e riscontrato che nelle giornate del 10 e 11 gennaio 2001 è stato raggiunto lo stato di attenzione per il biossido di azoto, e che nella giornata di sabato 12, pur non essendo stato raggiunto lo stato di attenzione, i livelli registrati dalle stazioni di monitoraggio sono alti e molto vicini alla soglia di attenzione;

Considerato che le previsioni atmosferiche indicano per i prossimi giorni condizioni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

  1. Che gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione siano regolati in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20°, e gli impianti di riscaldamento degli altri edifici siano gestiti in modo da limitare al minimo indispensabile orari di accensione e temperatura ambiente.
  2. Che dalle ore 9 alle 18 del giorno 13 gennaio 2002 su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati.
  3. Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
    1. i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
    2. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) - corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione Sovietica;
    3. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Molise) - corso Molise - strada Altessano (tratto Grosseto / confine) - strada Pianezza (tratto Molise confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
    4. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania.

  4. Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:
    1. autoveicoli elettrici;
    2. autoveicoli che utilizzano come carburante metano o GPL;
    3. autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina o a gas) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive;
    4. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive o autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive se di massa massima superiore a 3,5 tonnellate o ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate;
    5. motoveicoli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
    6. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
    7. veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio;
    8. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;

  5. Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate da adeguata documentazione:
    1. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
    2. veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale in visita domiciliare;
    3. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
    4. veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
    5. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
    6. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
    7. veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
    8. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine, in servizio nella giornata di domenica, in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano;
    9. veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
    10. veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;
    11. macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
    12. veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
    13. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, 12 gennaio 2002

Il Sindaco
Sergio Chiamparino