ORDINANZA N. 137 |
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COMUNE DI TORINO
Settore Tutela Ambiente
IL SINDACO
Visto il Decreto 15 aprile 1994 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità relativo a "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 203, e dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991.";
Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
Vista la Legge Regionale N° 43/2000 e specificatamente l'allegato 5 "Stralcio del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria: provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti"
Preso atto della situazione dell'inquinamento atmosferico nella Città di Torino, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, e riscontrato che nelle giornate del 10 e 11 gennaio 2001 è stato raggiunto lo stato di attenzione per il biossido di azoto, e che nella giornata di sabato 12, pur non essendo stato raggiunto lo stato di attenzione, i livelli registrati dalle stazioni di monitoraggio sono alti e molto vicini alla soglia di attenzione;
Considerato che le previsioni atmosferiche indicano per i prossimi giorni condizioni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 12 gennaio 2002
Il Sindaco
Sergio Chiamparino