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ORDINANZA N.104

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 25

LOCALITĄ Via Fossano, via Sondrio, via San Giovanni Bosco

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 10.01.2002

LB/VARIE01/fossano

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1471 prot. n. 1355 del 30.8.1996 che istituiva il senso unico di circolazione veicolare: A) in via Sondrio, nel tratto compreso tra via Don Bosco e via Fossano, con direzione da SUD verso NORD, B) in via Fossano con direzione da OVEST verso EST;

Vista la richiesta della Circoscrizione Amministrativa IV;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Fossano

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da EST verso OVEST;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della via, a partire dal protendimento ideale del f.f. EST di via Sondrio e procedendo verso EST per un tratto di m 35.00 circa;

  1. in via San Giovanni Bosco

  1. in via Sondrio

  1. la revoca dell'ordinanza n. 1471 prot. n. 1355 del 30.8.1996, meglio specificata in premessa;
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)