ORDINANZA N. 101

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 22

LOCALITĄ via Legnano

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 10.01.2002

GI/VARIE01/legnano

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 413 prot. 383 del 5.03.1997, con la quale veniva istituito al punto 1) il senso unico di circolazione veicolare da OVEST verso EST in via Legnano, nel tratto compreso tra corso Re Umberto a via Sacchi esclusi, e con l'ordinanza n. 3904 prot. 774 del 12.11.2001 veniva istituito il consenso a procedere in contromano ai veicoli AMIAT che effettuano servizi di pulizia, a partire dal f.f. OVEST di via Camerana, procedendo verso OVEST e il n.c. 5, in orari prestabiliti;

Vista la richiesta dell'A.M.I.A.T con la quale viene ulteriormente rimarcato che la presenza del mercato in piazza San Secondo rende pericoloso l'accesso alla sede dell'azienda ai veicoli che effettuano servizi di pulizia ed ai veicoli autorizzati;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Legnano

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, nel tratto compreso tra corso Re Umberto sino al f.f. EST di piazza San Secondo compresa;
  2. l'istituzione del senso unico alternato a vista, nel tratto compreso dal f.f. EST di piazza San Secondo e via Camerana compresa, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da OVEST verso EST;
  3. la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 413 prot. n. 383 del 5.03.1997 e dell'ordinanza n. 3904 prot. 774 del 12.11.2001, meglio specificate in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)