ORDINANZA N. 69 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. N. 50T |
LOCALITĄ: territorio cittadino |
del 8/01/2002 |
CIRCOSCRIZIONI: Tutte |
AS /ordinepubblico |
Oggetto: soste vietate per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che nell'arco dell'anno possono essere richiesti dal Sig. Questore di Torino urgenti e inderogabili provvedimenti viabili, tali da dover disporre, in genere, l'immediato sgombero di alcune strade cittadine da veicoli in sosta per preminenti motivi di sicurezza e di ordine pubblico, in occasione di: cortei, visite di personalità rappresentative, manifestazioni sportive, cerimonie celebrative, ecc.;
Stabilito che, per esigenze di polizia, la segnalazione della Questura non può avvenire con largo anticipo rispetto all'intervento richiesto e che occorre quindi definire una procedura abbreviata, in considerazione anche dell'esigenza di contenimento e di snellimento degli atti amministrativi;
Ritenuta ammissibile, per il caso specifico, la collocazione della segnaletica stradale di divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli, in deroga all'art. 5, comma 3, del codice della strada ed alla norma secondo la quale il segnale di divieto di sosta deve essere posto con preavviso di almeno quarantotto ore, per la particolare natura del provvedimento;
Ritenuto inoltre che tale deroga è motivata anche dall'esigenza di apporre in tempi brevissimi la segnaletica, a scopo preminentemente dissuasivo;
ORDINA
sino al 31 dicembre 2002
su tutto il territorio cittadino
la collocazione della segnaletica stradale di divieto di sosta, con il pannello integrativo della rimozione coatta, sulle aree aperte all'uso pubblico destinate alla circolazione dei
veicoli, che di volta in volta vengano segnalate dal Sig. Questore, per preminenti motivi di sicurezza e di ordine pubblico, con preavviso all'utenza di almeno dodici ore prima dell'intervento e l'indicazione del periodo di vigenza;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che, nei confronti di eventuali trasgressori ai divieti di sosta imposti mediante la collocazione dei prescritti segnali, si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO