ORDINANZA N. 59

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 5

LOCALITĄ corso Monte Lungo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 8/01/2002

GI/ORDINANZA N. 5901/lungo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - Stazione di Torino Borgo San Secondo;

Vista l'ordinanza n. 217 prot. 180 del 23.05.84 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente su tutta la carreggiata, per la lunghezza di entrambe le carreggiate di accesso al piazzale antistante la Caserma dei C.C. S. Secondo, ubicata in corso Monte Lungo 51 e la successiva ordinanza n. 252 prot. 237 del 18.03.1991 con la quale veniva istituito la sosta nel suddetto piazzale ai veicoli delle Forze Armate;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Monte Lungo

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente su tutta la carreggiata di accesso al piazzale antistante la Caserma del Corpo dei Carabinieri Borgo San Secondo, ubicata al n.c. 51 del corso, fatta eccezione per un tratto di m 20.00 circa sul lato SUD della stessa, ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 51, con sosta riservata ai veicoli in dotazione alle Forze Armate o in servizio autorizzato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, con disposizione "in fila";
  2. l'istituzione della sosta con disposizione "a pettine, sul lato NORD della carreggiata del piazzale di cui al punto 1) suddetto, a cavallo del n.c. 51, per un tratto di m 60.00 circa;
  3. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli in dotazione alle Forze Armate o in servizio autorizzato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, nel tratto di cui al punto 2) suddetto, a partire dal lato EST del piazzale e procedendo verso OVEST per un tratto di m 45.00 circa;
  4. la revoca delle ordinanze n. 217/180 del 23.05.84 e n. 252 prot. 237 del 18.03.1991, meglio specificate in premessa;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)