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ORDINANZA N.4394 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 517 H III.1.2 |
LOCALITA':C.so Regina Margherita 267 (lavoro) Via S.Dalmazzo 17 (lavoro) |
del 31.12.2001 |
CIRCOSCRIZIONE N.1 |
(Riserva di sosta ad uso disabile) |
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SB/sa /revoca e istituzione/regina margherita |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 18/9 prot 1555 del 6.10.97 che ha istituito il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 20.00 dei giorni feriali eccetto il Sabato, con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 164 rilasciato al titolare dal Comune di Moncalieri, per un posto auto, sul lato EST della via, partendo da m. 3 circa a NORD dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 17 e procedendo verso NORD;
Vista la nota del 19.10.2001con relativa dichiarazione del datore di lavoro, con la quale il titolare ha comunicato il cambio di indirizzo della sede presso cui presta servizio, e precisamente da Via S.Dalmazzo 17 a C.so Regina Margherita 267;
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;
ORDINA:
In Via San Dalmazzo
in Corso Regina Margherita
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 20.00 dei giorni feriali, eccetto il Sabato, con sosta in fila riservata al veicolo munito di speciale contrassegno n. 164 rilasciato al titolare dal Comune di Moncalieri, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, per un posto auto, in corrispondenza del n.c. 267;
segue ordinanza n.
la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)