ORDINANZA N. 4373 |
|
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 2290 T |
LOCALITA': Centro abitato |
del 27.12.2001 |
CIRCOSCRIZIONI: Tutte |
AS /lavori circ/ |
Oggetto: cantieri stradali per lavori di manomissione del suolo pubblico, che comportino una parzializzazione del traffico
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada, nella parte in cui testualmente dispone: "nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati";
Visti gli artt. 157 e 159 del suddetto Decreto Legislativo n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispongono: "salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia (comma 2, art. 157); nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il marciapiede sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri (comma 4, art. 157)" e "gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo (comma 1, lett. a, art. 159), nei casi di cui agli articoli 157 comma 4 e 158, commi 1, 2, 3 (comma 1, lett. b, art. 159), in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione (comma 1, lett. c, art. 159), quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo (comma 1, lett. d, art. 159);
Considerata l'esigenza di contenimento e di snellimento degli atti amministrativi;
Ritenuta la necessità di adottare, in via sperimentale, i provvedimenti "quadro" specificati in dispositivo
ORDINA
dall'1.1 al 31.12.2002
ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 157, commi 2 e 4, e 159, comma 1, del Codice della Strada, citati in premessa
3 è inoltre vietata la sosta, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, nel tratto di carreggiata opposto al cantiere stradale, sulla proiezione del cantiere e per m 5 prima e m 5 dopo:
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione dei lavori e all'adozione di specifica ordinanza di viabilità, ove necessaria;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA