ORDINANZA N. 4336

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 868

LOCALITA' via Nitti

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 20.12.2001

GI/VARIE01/nitti

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato l’esposto di alcuni residenti di via Nitti, i quali lamentano l’impossibilità di accedere alle proprie residenze durante la permanenza del mercato che si svolge nei giorni di mercoledì e venerdì;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Nitti

  1. l’istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra via Rubino e la parte di via antistante gli stabili contraddistinti con i nn.cc. 10 e 12, il mercoledì dalle ore 6.00 alle ore 15.00 ed il venerdì dalle ore 6.00 alle ore 20.00;
  2. l’istituzione di una corsia riservata agli operatori commerciali e ai veicoli dei residenti, sul lato NORD del tronco NORD della via, adiacente all’area mercatale, in corrispondenza del n.c. 24 per un tratto di m 40.00 circa procedendo verso OVEST;
  3. l’istituzione del senso unico alternato a vista nella corsia di cui al punto 2) suddetto con il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la corsia da EST verso OVEST, il mercoledì dalle ore 6.00 alle ore 15.00 ed il venerdì dalle ore 6.00 alle ore 20.00;
  4. l’istituzione del divieto di fermata, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata sul lato NORD del tronco NORD della via, nelle stesse ore di svolgimento del mercato, a partire dal n.c. 24, per un tratto di m 70.00 circa e procedendo verso OVEST;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l’inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)