ORDINANZA N. 4326
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n.861 |
LOCALITA' corso Tazzoli |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
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del 19.12.2001 |
GI/VARIE01/tazzoli |
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che in corso Tazzoli, con l’ordinanza n. 1535 prot. 315 dell’8.05.2001 era stata istituita la posa di n. 4 dossi, rispettivamente sulla carreggiata centrale SUD e laterale SUD, a m 23.00 circa dal f.m. EST dell’interno 215 di corso Tazzoli e sulla carreggiata centrale NORD e laterale NORD a m 14.00 circa ad OVEST del n.c. 188 e di altrettanti sistemi di rallentamento della velocità;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
corso Tazzoli
1) l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h:
a) sulla carreggiata centrale NORD e sulla carreggiata laterale NORD, nel tratto compreso tra via Gonin ed ad OVEST dello stabile contrassegnato dal n.c. 204;
b) sulla carreggiata centrale SUD, a partire da m 40.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST dell’interno 215 del corso procedendo verso EST e sulla carreggiata laterale SUD, a partire da m 22.00 ad OVEST del f.f. OVEST dell’interno 215 di corso Tazzoli procedendo verso EST e per entrambe le carreggiate sino al n.c. 195;
2) la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)