ORDINANZA N. 4292 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 854 |
LOCALITA' Via Pianceri |
CIRCOSCRIZIONE N. 4 |
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del 17/12/2001 |
LB/VARIE01/pianceri |
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3692, prot. n. 747 del 24.10.2001 che istituiva il divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato NORD di via Pianceri, per un tratto di m 10.00 ad OVEST del n.c. 6;
Considerato che per motivi tecnici occorre spostare le suddette rastrelliere;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Pianceri
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |