ORDINANZA N. 4291

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 853

LOCALITA' corso Siccardi

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 17/12/2001

GI/VARIE01/siccardi

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia;

Vista l’ordinanza n. 1747 prot. 1610 del 10.10.1996, con la quale era stata istituito sul lato EST della carreggiata EST di corso Siccardi nel tratto compreso tra il n.c. 15 e via Bertola esclusa, un’area riservata ai veicoli della Polizia Giudiziaria in servizio alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Siccardi

  1. l’istituzione della sosta a pagamento sul lato EST della carreggiata EST, nel tratto compreso tra il n.c. 15 e via Bertola, con disposizione "in fila" e le con le modalità stabilite dall’ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
  2. la revoca dell’ordinanza n. 1747 prot. 1610 del 10.10.96, meglio specificata in premessa, limitatamente al tratto di cui al punto 1. suddetto;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)