ORDINANZA N. 4241
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 837 |
LOCALITA' area centrale |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 11/12/2001 |
AS/VARIE01/quadricicliapedalataassistita |
Oggetto: quadricicli a pedalata assistita – percorsi obbligati per il servizio di trasporto persone
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Piano Operativo di Dettaglio dei progetti predisposto dall’ ATM su incarico del Comune di Torino, nell’ambito di un progetto generale che contempla, tra l’altro, la "realizzazione, integrazione o completamento sistemi di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale, con particolare riferimento all’impiego di autoveicoli dotati di trazione ibrida, ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita…";
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2000 12544/06 del 19 dicembre 2000;
Vista la nota della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, con la quale si precisa che il veicolo impiegato per l’attuazione del progetto di cui sopra, ossia "velocipede con pedalata assistita elettricamente" rientra tra i "velocipedi", così come classificati dall’art. 50 del Codice della Strada e pertanto non sottoposto ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e ad omologazione;
Visto il Nulla-Osta del Settore Attività Economiche e di Servizio della Divisione Economia e Sviluppo, prot. D06ATP45478 X-1-5 del 29.11.2001;
Vista la nota dell’ATM, cui spetta la realizzazione del progetto, con la quale si comunica il programma di esercizio di massima;
Ritenuta la necessità di limitare la circolazione di detti veicoli su un percorso prestabilito, poiché, per le loro peculiarità, potrebbero determinare serie implicazioni al traffico cittadino;
ORDINA
che ai veicoli, cosiddetti "quadricicli a pedalata assistita", utilizzati per il servizio di trasporto persone, rientrante nel progetto di "realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale, con particolare riferimento all’impiego di:…biciclette a pedalata assistita…", di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 19 dicembre 2000, mecc. n. 2000 12544/06, citata in premessa, sia consentito il transito esclusivamente durante l’orario del servizio, osservando i seguenti percorsi:
percorso ordinario: p.zza Castello – via Garibaldi – p.zza Statuto, e ritorno;
percorso turistico: p.zza Castello – via Accademia delle Scienze – via C.Battisti – p.zza Carlo Alberto – via Principe Amedeo – via Roma – p.zza S.Carlo – via Roma – p.zza Castello;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)