ORDINANZA N 4238
CITTA' DI TORINO
SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. 2223 T III.2.8 LOCALITA': Via Cocconato
del 10.12.2001 CIRCOSCRIZIONE N. 7 pr/dissuasori/via Cocconato
IL DIRIGENTE
Considerato che di fronte allo stabile sito in Via Cocconato, le automobili sostano disordinatamente talvolta invadendo anche i marciapiedi, nonostante la vigilanza esercitata dal Corpo di Polizia Municipale, per cui ne deriva un notevole intralcio per il normale flusso pedonale;
Visto il parere in merito espresso dai competenti uffici comunali;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 157 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 inerente le norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive integrazioni nonchè l'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione a mezzo della quale i sigg.ri ABATE MICHELE, ABATE FRANCESCO e ABATE CLEMENTINA, in qualità di proprietari del condominio di Via Cocconato 5, oltre ad evidenziare la situazione di cui sopra, fanno presente che dalla stessa deriva danno e pericolo alla circolazione pedonale e propongono pertanto di ovviare all'inconveniente mediante la collocazione di dissuasori di sosta, dichiarandosi disponibili a collocare gli stessi a proprie spese ed impegnandosi altresì ad eseguire tutti gli interventi necessari per la manutenzione di detti dispositivi;
Atteso, pertanto, che è opportuno per motivi di pubblico interesse installare i dissuasori di sosta sul tratto di marciapiede antistante il suddetto stabile in prossimità del n.c. 5 atti ad impedire materialmente la sosta abusiva dei veicoli, con indubbi vantaggi per un più continuo e scorrevole flusso pedonale;
ORDINA
ai sigg.ri ABATE MICHELE - ABATE FRANCESCO e ABATE CLEMENTINA, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Via Cocconato 5 la collocazione di dissuasori di sosta, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, sopra il marciapiedino esistente sul lato opposto dell'edificio. I paletti potranno essere collocati all'intersezione con la via Morazzone sino al primo dei 3 paletti già esistenti ed il loro interasse dovrà essere di 1'5 metri, (come da schizzo allegato), conformi alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
La posa in opera di detti dissuasori di sosta e la relativa manutenzione devono essere eseguite a cura e spese del richiedente che ne ha fatta esplicita richiesta.
Su ogni dissuasore dovrà essere applicata una piastrina indicante il nominativo del richiedente ed il numero della presente ordinanza, adeguatamente segnalati da dispositivo catarifrangente e da segnaletica orizzontale.
Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi contatti con il Settore Viabilità e Traffico e con il Settore Suolo Pubblico Gestione, Piazza San Giovanni n. 5, al fine di localizzare l'esatta posizione dei dissuasori nonché la rispondenza alla prescritta tipologia degli stessi ..
Eventuali manomissioni del suolo pubblico saranno ripristinate a cura del Civico Ufficio Tecnico e le relative spese saranno poste a carico del richiedente.
Qualora la collocazione dei dissuasori comporti la manomissione di pavimentazioni lapidee, dovrà essere preventivamente avvisato il Magazzino del Suolo Pubblico (tel. 011.85.11.59). Per informazioni relative al posizionamento dei dissuasori potrà essere contattato l'Arch. Carbone (tel. 011.4433235) o il Geom. Bastianoni (tel. 011.4423052).
Il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare per inosservanza delle condizioni poste per la messa in opera dei dissuasori e/o delle normali regole di buona conservazione degli stessi.
Fatti salvi i diritti di terzi la presente ordinanza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico.
AVVERTE
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)
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