ORDINANZA N.4224 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. 495 H. III.1.1.
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LOCALITA':Via Monte Asolone 7/A CIRCOSCRIZIONE 3 SB/sa /revoca/monte asolone |
Del 10.12.01 |
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IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in articolare il comma 5;
Vista l'ordinanza n.2463 prot.321 del 12.7.2001 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n.4247 rilasciato al titolare per un posto auto, sul lato EST della via, in prossimità del n.c. 7;
Vista la nota del 03.9.2001 con la quale il titolare ha comunicato la rinuncia alla riserva di sosta istituita con la suddetta ordinanza;
ORDINA
In Via Monte Asolone
- la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
-che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al Presidente della Repubblica;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)