ORDINANZA N. 4120

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 813

LOCALITA' Via Mercadante, Corso Taranto

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 29.11.2001

LB/VARIE01/mercadante

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 426 prot. n. 371-4750 del 4 settembre 1985, con la quale, al punto 1) lettera a) veniva istituito in corso Taranto, nel tratto via Monterosa - via Corelli, escluse, il diritto di precedenza rispetto a tutte le vie trasversali ed i varchi di collegamento tra le due carreggiate;

Vista la richiesta dell'Azienda Torinese Mobilità S.p.A.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Mercadante

  1. l'istituzione del diritto precedenza per i veicoli che percorrono la via nel tratto: via Pergolesi, esclusa, - carreggiata SUD di corso Taranto, compresa;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST della carreggiata OVEST e sul lato OVEST della carreggiata EST, nel tratto compreso tra via Pergolesi e corso Taranto;

B) in corso Taranto

  1. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata NORD di corso Taranto rispetto a tutte le vie trasversali ed i varchi di collegamento tra le due carreggiate, nel tratto: Via Monterosa - via Corelli, escluse;
  2. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata SUD di corso Taranto rispetto a tutte le vie trasversali ed i varchi di collegamento tra le due carreggiate, nel tratto: via Mercadante - via Corelli, escluse;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 426 prot. n. 371-4750 del 4 settembre 1985, limitatamente al punto 1, lettera a), meglio specificata in premessa;

C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)