ORDINANZA N. 4104

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 809

LOCALITA' via San Francesco d’Assisi

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 28.11.2001

GI/VARIE01/assisi

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che, sul lato OVEST di via San Francesco d’Assisi sono presenti alcuni uffici della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Torino, è opportuno rafforzare il divieto di fermata per motivi di sicurezza;

Vista l’ordinanza n. 1540 prot. 1441 del 13.10.1994, con la quale al punto 3) sub c) era stato istituito tra l’altro, il divieto di fermata permanente sul lato OVEST di via San Francesco d’Assisi, nel tratto via Prati- via Alfieri, escluse;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via San Francesco d’Assisi

  1. la collocazione del pannello aggiuntivo di "rimozione coatta" per motivi di sicurezza ed ordine pubblico ad integrazione dei segnali stradali che individuano il tratto di carreggiata in cui è vigente il provvedimento di cui all’ordinanza n. 1540 prot. 1441 del 13.10.94, meglio specificata in premessa;
  2. la posa di paletti del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di dissuasori della sosta, sul lato OVEST della via, nel tratto compreso tra via Prati e via Alfieri;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)