ORDINANZA N. 4057

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 802

LOCALITA' Via Sant'Ottavio

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 23.11.2001

LB/VARIE01/ottavio

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote, si rende necessario creare appositi spazi per la sosta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Sant'Ottavio

  1. l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato EST della via, a partire da m 6.00 circa a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 54 e procedendo verso SUD per un tratto di m 10.00 circa;
  2. la revoca della sosta a pagamento istituita con ordinanza n. 1765, prot. n. 302, del 25.06.99, limitatamente al tratto di cui al suddetto punto 1);
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)