ORDINANZA N. 4000

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 790

LOCALITĄ via Piave

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 20.11.2001

GI/VARIE01/piave

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 553 prot. 520 dell'1.7.88 e n. 988 prot.901 del 7.06.96 punto 3) con le quali era stato istituito il divieto di sosta permanente con sosta riservata agli autoveicoli in dotazione alla Polizia di Stato e muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato EST di via Piave, per un tratto i m 40 a cavallo dell'accesso pedonale contraddistinto con il n.c. 2 H;

Considerato che sono presenti nella zona numerosi esercizi commerciali e presidi scolastici, per i quali è necessario individuare un'area destinata alle operazioni di carico e scarico merci senza creare intralcio alla circolazione veicolare;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Piave

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata "in fila", ai veicoli della Polizia di Stato e/o in servizio autorizzato muniti di speciale contrassegno, sul lato EST della via, per un tratto compreso tra i nn.cc. 2B e 4B esclusi;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via, immediatamente a SUD del n.c. 2B, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso SUD, con disposizione "in fila";
  3. la revoca dell'ordinanza n. 553 prot. 520 dell'1.7.88 e n. 988 prot. 901 del 7.06.96 punto 3) meglio specificate in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)