ORDINANZA N. 3966

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 783

LOCALITĄ Via San Pancrazio

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 16/11/2001

LB/VARIE01/pancrazio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, e 42, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Questura di Torino, Commissariato di P.S. Madonna di Campagna;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via San Pancrazio

  1. l'istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, sul lato NORD a partire da m 8.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 2/D e procedendo verso OVEST per un tratto di m 13.00 circa;
  2. la posa in opera di una fila di paletti dissuasori di sosta, sul lato NORD della carreggiata a partire da m 8.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 2/D e procedendo verso OVEST per un tratto di m 8.00, a m 1.50 dal f.f.;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)