ORDINANZA N.3883

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1997 T

LOCALITĄ: piazza Reale

Del 9.11.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

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IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7.,158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta presentata da A.N.F.F.A.S sezione di Torino in occasione della Santa messa presso la Chiesa di San Lorenzo per gli associati;

Considerato che i partecipanti alla funzione dovranno essere accompagnati , per motivi oggettivi, sino al sagrato della Chiesa;

Accertato che gli accompagnatori hanno avuto il permesso di parcheggiare le auto nella piazza reale e tenuto conto delle limitazioni alla ciroclazione in atto;

ORDINA

Il giorno 10 novembre 2001

In deroga alle limitazioni della circolazione veicolare in atto, il consenso al transito nella Z.T.L. e nelle vie riservate al mezzo pubblico: via Milano tra piazza della Repubblica e piazza Palazzo di Città e via XX Settembre tra via Palazzo di Città e piazza San Giovanni , nonché nelle aree pedonali di piazza Palazzo di Città , via Palazzo di Città e piazza Castello, percorso più breve per raggiungere piazzetta Reale, per i veicoli che espongono il "pass"il cui esemplare viene riprodotto nell'allegato alla presente

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

 

Arch. Alessandro FARAGGIANA