ORDINANZA N. 3871
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 769 |
LOCALITĄ via Romita |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
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del 8/11/2001 |
GI/VARIE01/romita |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della 2^ Circoscrizione Amministrativa - Santa Rita Mirafiori Nord;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Romita
1)l'istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h, nel tratto compreso tra corso Salvemini e via Giacomo Balla;
-sulla carreggiata EST
a m 10.00 circa a SUD di via Balzico;
a m 5.00 circa a SUD del n.c. 16,
a m 5.00 circa a SUD di via Panizza;
a m 40.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Panizza;
-sulla carreggiata OVEST
a m 5.00 circa a NORD del n.c. 3;
a m 8.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Canonica;
a NORD dell'ingresso contrassegnato dal n.c. 19;
3)la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:
-sulla carreggiata EST
a m 30.00 circa a SUD di via Balzico;
a m 25.00 circa a SUD del n.c. 16,
a m 12.00 circa a SUD di via Panizza;
a m 20.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Panizza;
-sulla carreggiata OVEST
a m 17.00 circa a NORD del n.c. 3;
a m 15.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Canonica;
a m 20.00 circa a NORD dell'ingresso contrassegnato dal n.c. 19;
4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)