ORDINANZA N. 3833

CITTÀ DI TORINO

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 1964 TIII.2.2

LOCALITÀ: Parco Crescenzo ecc.

Del 2.11.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 7

 

PR18\sabrina/gara.crescenzo 4.11

OGGETTO: GARA CICLISTICA NON COMPETITIVA "CLUB AMICI DELLA BICICLETTA" - 4 NOVEMBRE 2001

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Associazione CLUB AMICI DELLA BICICLETTA per lo svolgimento della gara ciclistica denominata "2Oma TORINO PEDALA";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 4 novembre 2001

In:

PARCO CRESCENZO - CORSO NOVARA - CORSO GIULIO CESARE - VIA BOTTICELLI - PIAZZA SOFIA - STRADA SETTIMO -LUNGO STURA LAZIO - PIAZZA CORIOLANO - VIALE AGUDIO - CORSO CASALE - CORSO MONCALIERI - PONTE ISABELLA - CORSO SCLOPIS - VIA PETRARCA - CORSO MASSIMO D'AZEGLIO - CORSO CAIROLI - LUNGO PO CADORNA - CORSO SAN MAURIZIO - VIA NAPIONE - CORSO REGINA MARGHERITA

- LUNGO PO ANTONELLI - LUNGO DORA VOGHERA - PARCO CRESCENZIO;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)