ORDINANZA N.3794

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.   433 H   III.1.2

LOCALITĄ: Via Tirreno 21

   

del 30.10.01

CIRCOSCRIZIONE N.1

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

 

SB/sa /revoca e istituzione/tirreno

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 2513 prot. 323 del 16.7.2001 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 150 rilasciato al titolare per un posto auto, sul lato NORD della via, all'altezza del n.c.21, e che erroneamente è stata attuata sul lato SUD di fronte al n.c. 21;

Vista la nota del 27.9.2001 con la quale è stata evidenziata la difficoltà di accedere all'ingresso dello stabile contrassegnato con il n.c. 21 di Via Tirreno;

Ritenuta, pertanto la necessità di traslare il posto auto suddetto più a OVEST, in modo da soddisfare sia l'esigenza di correggere l'errore di esecuzione, sia di permettere il libero accesso al n.c. 21;

Visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

ORDINA

In Via Tirreno

- la revoca dell'ordinanza n. 2513, prot. 323 del 16.7.2001, meglio specificata in premessa;

- l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 150 rilasciato al titolare, sul lato SUD della via, in parte sulla carreggiata stradale e in parte su marciapiede rialzato, per un posto auto, immediatamente ad OVEST dell'ingresso contraddistinto col n.c. 21;

-la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)