ORDINANZA N. 3773

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 759

LOCALITĄ corso Moncalieri

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 30/10/2001

GI/VARIE01/moncalieri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che nell'area laterale OVEST del parcheggio ubicato in corso Moncalieri, in corrispondenza del n.c. 80 è emersa l'esigenza di razionalizzare la sosta;

Vista l'ordinanza n. 2069 prot. 372 del 30.07.99, con la quale tra l'altro alla lettera A) nell'area laterale OVEST di corso Moncalieri in corrispondenza del n.c. 80 veniva istituito e regolamentato un parcheggio per autoveicoli;

Vista l'ordinanza n. 2786 prot. 97del 13.09.00, con la quale alla lettera V) sub 2) veniva istituita un'area riservata ai veicoli del Corpo di Polizia Municipale, sul lato OVEST della carreggiata perimetrale del parcheggio succitato per n. 10 posti auto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Moncalieri

area laterale OVEST in corrispondenza del n.c. 80

  1. l'istituzione di un parcheggio per la sosta, formato da due settori rispettivamente a NORD e a SUD del suddetto stabile e relative corsie di manovra unidirezionali, con direzione antioraria;

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Corpo di Polizia Municipale, per n. 11 posti auto, situati rispettivamente:
  2. -n. 4 posti a SUD e n. 4 posti auto a NORD del fabbricato contrassegnato con il n.c. 80, con disposizione " a pettine" nei rispettivi settori SUD e NORD;

    -n. 3 posti auto sul lato OVEST del parcheggio, a NORD dello stabile contrassegnato dal n.c. 80, con disposizione "a spina";

  3. l'istituzione del divieto di sosta permanente:
  4. -sul lato OVEST della carreggiata restrostante lo stabile contrassegnato con il n.c. 80 ed a cavallo dello stesso; per un tratto di m 36.00 circa;

    -sul lato OVEST in corrispondenza del varco di entrata al parcheggio:

    -in corrispondenza del f.f. NORD dello stabile contrassegnato dal n.c. 80;

  5. l'istituzione del divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, in corrispondenza del f.f. SUD dello stabile contrassegnato dal n.c.. 80, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati;
  6. la revoca della lettera V) sub 2) dell'ordinanza n. 2786 prot. 497 del 13.09.2000, meglio specificata in premessa;
  7. la revoca della lettera A) dell'ordinanza n. 2069 prot. 372 del 30.07.1999;
  8. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere , in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)