ORDINANZA N. 3717
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 748 |
LOCALITĄ ZTL "Romana" |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 25.01.2001 |
GI/VARIE01/ztl |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1592 prot. 288 del 29.05.2000 con la quale era esteso l'orario di vigenza della ZTL Centrale alla fascia notturna compresa tra le ore 21.00 e le ore 10.30, di tutti i giorni, compresi i festivi, nell'area delimitata dal seguente perimetro: piazza Emanuele Filiberto, esclusa, via Tre Galline, (esclusa), risvolto SUD-OVEST di Piazza della Repubblica, via Milano (esclusa), via Corte d'Appello (esclusa), risvolto NORD-EST di piazza Savoia, via della Consolata (esclusa), via Santa Chiara (esclusa), via delle Orfane (esclusa) con alcune eccezioni di veicoli ;
Vista l'ordinanza n. 1670 prot. 297 del 5.06.2000, con la quale veniva vietata la circolazione dei ciclomotori e dei motocicli dalle ore 21.00 alle ore 7.30 di tutti i giorni, compresi i festivi sulle vie e piazze all'interno del perimetro definito nella predetta ordinanza n.1592 prot. 297 del 5.06.2000;
Considerato che tale divieto non tiene conto che nell'ambito del perimetro succitato sono ubicate delle autorimesse private, presso le quali vengono parcheggiati ciclomotori e motocicli;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
nell'area compresa all'interno del perimetro delimitato da:
piazza Emanuele Filiberto, esclusa, via Tre Galline, (esclusa), risvolto SUD-OVEST di Piazza della Repubblica, via Milano (esclusa), via Corte d'Appello (esclusa), risvolto NORD-EST di piazza Savoia, via della Consolata (esclusa), via Santa Chiara (esclusa), via delle Orfane (esclusa);
a integrazione del punto 1) dell'ordinanza n. 1670 prot. 297 del 5.06.2000 l'aggiunta della dicitura: fatta eccezione per i ciclomotori e i motoclicli dei residenti e di coloro che usufruiscano di autorimesse e che possono attestarne il titolo con idonea documentazione ai sensi di legge;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)