Revocata con ord. n. 3073/03 ORDINANZA N. 3669

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 739

LOCALITA' via Roma

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 23.10.2001

GI/VARIE01/roma

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7. 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Accertato che il traffico in via Roma, nei fine settimana e nei giorni festivi risulta essere particolarmente caotico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Roma

l'istituzione del divieto di accesso veicolare da piazza Castello e da piazza Carlo Felice, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di ogni venerdì e di ogni giorno prefestivo e festivo, fatta eccezione per i velocipedi, i veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti muniti di apposito contrassegno, i veicoli di soccorso e della Forza Pubblica, i veicoli dei residenti e degli aventi diritto per l'accesso a posti di sosta privati accessibili unicamente da tale via, i veicoli in servizio pubblico da piazza (taxi) il cui servizio abbia origine e destinazione nella via.

E' consentito l'attraversamento della via Roma dalle vie trasversali;

 

nel tratto compreso tra piazza Castello e piazza San Carlo

l'istituzione del divieto di fermata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 su ambo i lati nel della via;

la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)