ORDINANZA N. 3667 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 738 |
LOCALITĄ Via Cavalli |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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del 22/10/2001 |
LB/VARIE01/cavalli |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 12 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2465 prot. n. 503 del 12.7.2001 con la quale, in via Cavalli: al punto 1) è stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli degli organi di polizia sul lato Nord della carreggiata laterale Sud, nel tratto compreso tra il protendimento di via Casalis ed il protendimento di via Collegno; al punto 2) è stato istituito il divieto di sosta permanente sul lato Sud della carreggiata laterale Sud, a partire dal protendimento di via Collegno e procedendo verso Ovest per un tratto di m 135 circa; al punto 3) è stato istituito il divieto di transito nel varco della banchina Sud esistente a m 55 circa ad Est di corso Ferrucci, fatta eccezione per i veicoli degli organi di polizia e per i veicoli AMIAT, nonchè l'ordinanza n. 2562 prot. n. 519 del 19.7.2001 con la quale è stata revocata la sosta a pagamento nei tratti suddetti;
Considerato che per consentire l'esercizio del nuovo accesso per i detenuti ubicato su via Cavalli è necessario riservare spazi di suolo pubblico per permettere la sosta dei veicoli cellulari della Polizia Penitenziaria, sentiti gli uffici della Procura Generale e del Tribunale di Torino;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in Via Cavalli
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |