ORDINANZA N. 3615

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 727

LOCALITĄ via Saluzzo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 17/10/2001

GI/VARIE01/saluzzo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, e 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24.04.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.08.1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista la richiesta della Questura di Torino - Ufficio di Gabinetto Sezione 1^ - Ordine e Sicurezza Pubblica, con la quale viene segnalata l'esigenza di adottare misure preventive di sicurezza in via Saluzzo, nel tratto antistante il Consolato di Gran Bretagna;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato il dispositivo;

ORDINA

in via Saluzzo, lato OVEST

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione forzata dei veicoli in sosta non autorizzata, per i motivi di sicurezza e di ordine pubblico segnalati, a partire da m 10.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Morgari per un tratto di m 30.00 circa procedendo verso SUD e con la sosta consentita ai veicoli del Consolato di Gran Bretagna muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, per n. 2 posti auto, a cavallo del n.c. 58;
  2. la posa di dissuasori della sosta del tipo "panettoni" per un tratto di m 15.00 circa a partire da m 5.00 circa a SUD del n.c. 58 e procedendo verso SUD, a m 0,50 dalla linea di margine;
  3. la revoca dell'area riservata ai veicoli del Corpo Consolare Britannico, in corrispondenza dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 60 istituita con l'ordinanza n. 26 prot. 25 del 3.01.1996 e le successive ordinanze n. 397 prot. 77 del 24.02.99 lettera M) e dell'ordinanza n. 1576 del 7.06.99 lettera I);
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)