Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Allo scopo di consentire i lavori della realizzazione della metropolitana - Lotto 3;
Ritenuta la necessità, per i predetti motivi, di assumere i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data della presente e sino a cessate esigenze
in:
A) C.SO FRANCIA
Istituzione del divieto di circolazione sulla carreggiata laterale SUD, nel tratto compreso tra Largo Francia e il n.c. 105, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati per i lavori di cui alle premesse, per i veicoli di soccorso, della forza pubblica e dei residenti che devono accedere alle proprietà latistanti;
Istituzione del divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata laterale SUD a partire dal n.c.105 per m. 15 in direzione EST;
Istituzione del senso unico alternato a vista sulla carreggiata laterale SUD nel tratto compreso tra il n.c. 105 e l'intersezione con Via Caprie;
Istituzione della corsia di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale SUD all'intersezione con Via Caprie;
Istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) sulla carreggiata laterale nei confronti dei veicoli provenienti dalla nuova corsia di collegamento di cui al punto precedente.
B) LARGO FRANCIA
Istituzione del divieto di fermata sulla carreggiata laterale SUD nel tratto compreso tra C.so Racconigi e Via Cialdini
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.